Informato sui danni di certi Materiali Dentali

MINISTERO DELLA SALUTE

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  1. Centro Benessere Kundalini
     
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    MINISTERO DELLA SALUTE Informato sui danni di certi Materiali Dentali


    DECRETO 10 ottobre 2001 - vedi: Ministero della "salute" italiano, informato anche sui danni dei Vaccini
    Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia.

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13-ter come introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che prevede che il Ministero della sanità, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, può adottare tutte le misure transitorie e giustificate tendenti a vietare, limitare e sottoporre a misure particolari la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti;

    Visto il rapporto del 1998 sugli amalgami dentali del gruppo di lavoro ad hoc incaricato dalla Direzione generale III della Commissione europea;

    Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 aprile 1999;
    Considerato che l'emissione di vapori di mercurio in corso di preparazione degli amalgami dentali preparati in forma libera è suscettibile di compromettere la salute degli utilizzatori e dei pazienti;
    Considerato il rischio di sovra dosaggio in mercurio degli amalgami preparati da leghe metalliche e da mercurio preparato in forma libera;
    Considerato che l'esistenza sul mercato di amalgami preparati sotto forma di capsule predosate permette di ridurre le emissioni di vapore di mercurio in corso di preparazione dell'amalgama dentale e di standardizzare la quantità di mercurio aggiunta alla lega e che, di conseguenza, non è giustificato mantenere sul mercato gli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate;
    Considerato altresì che l'incidenza dell'allergia al mercurio è in incremento, anche se non ci sono dimostrazioni che questa osservazione valga anche per i pazienti portatori di otturazioni in amalgami in mercurio;
    Considerato che la sostituzione degli amalgami dentali con altri materiali non è giustificata perché questi non mostrano un livello di sicurezza e durata superiore a quello degli amalgami;
    Considerato comunque che esiste sia il problema di sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili (bambini, donne in gravidanza, ecc.) da tutelare maggiormente, sia quello di particolari situazioni che possono esporre a picchi di Hg anche importanti;
    Considerato che un aspetto che deve indurre cautela è quello dell'esistenza per la popolazione generale di fonti multiple di esposizione al mercurio: alimentazione, ecodispersione, uso di farmaci;
    Considerato che gli utilizzatori e, se del caso, i pazienti, devono essere informati delle precauzioni di impiego da osservare;
    Ritenuto di vietare in via cautelare l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio di amalgama non preparata in forma predosata;
    Ritenuto di definire raccomandazioni e limitazioni d'uso in particolari situazioni;

    Decreta:

    Art. 1.
    1. è vietata l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate.

    Art. 2.
    1. Le seguenti informazioni devono essere riportate nelle istruzioni per l'uso degli amalgami posti in commercio in Italia:
    a) stoccare le capsule di amalgama in un ambiente fresco e ventilato;
    b) lavorare in locali ventilati con rivestimenti non tessili decontaminabili;
    c) realizzare sempre sotto raffreddamento, aspirazione e isolamento del campo operatorio, la fresatura e la lucidatura dell'amalgama;
    d) condensare l'amalgama con i mezzi classici (condensatore manuale) e non utilizzare i condensatori ad ultrasuoni;
    e) non posizionare l'amalgama dentale in vicinanza di altri restauri metallici, al fine di evitare rischi di corrosione;
    f) evitare per prudenza la posa e la rimozione dell'amalgama in pazienti con allergia per l'amalgama, gravidanza, allattamento, bambini sotto i sei anni d'età, pazienti con gravi nefropatie;
    g) in caso di sopravvenute reazioni locali, in particolare di lesioni lichenoidi in vicinanza di un amalgama, o nei casi, sicuramente accertati, di allergia a tale materiale, è indicata la rimozione dell'otturazione.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 20 Il Ministro: Sirchia

    vedi: Materiali Dentari e denti tossici

    Commento NdR: Finalmente qualcosa si muove, anche se occorre anche dire che "sembra" che il Ministro sia mal informato, perché sono ormai anni che non si utilizzano più i sistemi descritti e il tipo di preparazione non in capsula predosata, quindi a cosa è servito il decreto……a mantenere i minimi necessari pur di continuare ad immettere gli amalgami a base di mercurio…….è così (oltre ai Vaccini) che si mantiene il mercato dei malati…….

    I NAS e le autorita' garanti pero' sono stati ben informati: MATERIALI DENTARI o DENTALI - DENTI TOSSICI
    ecco la loro risposta

    Alla c.a. degli Ufficiali P.G. Maresciallo Capo D’Arrigo Mirco e del P.G. Maresciallo Liberati, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Firenze.

    Dopo l’ultimo incontro avvenuto in quest’anno a gennaio, tengo a sollecitare alcuni fatti già denunciati nei miei esposti antecedenti e a ribadire situazioni illegali, uso di sostanze tossiche e nocive, come l’uso spregiudicato consapevole ( sia da parte dei medici che degli odontotecnici) di nickel-cromo al 76% per costruzioni di protesi in campo odontoprotesico.
    Tutto questo per arricchire le tasche dei medici.

    Anche se molti materiali sono tossici (vedi i miei esposti), le aziende applicano il marchio CE senza nessun controllo, solo con un atto di autocertificazione.
    Sui materiali di uso medico e di uso odontoprotesico, non sono stati fatti i dovuti test di citotossicità e le schede tecniche violano le leggi sulla trasparenza dei contenuti, molti componenti tossici non sono nemmeno dichiarati, mentre la scheda di sicurezza è in piena contraddizione nell’uso consentito.
    A marzo 2010 è entrato in vigore l’adeguamento della direttiva 93/42
    L'integrazione alla 93/42 è stata recepita dallo Stato Italiano il 13 Marzo scorso.
    Dal punto di vista della documentazione non cambia praticamente nulla se non due cose:
    1) l’obbligo di riportare nella dichiarazione di conformità le caratteristiche specifiche del prodotto indicate a monte dal medico nella sua prescrizione e i dati del fabbricante del dispositivo

    2) Inoltre vi sarà l'obbligo di monitorare il soggetto protesizzato e segnalare al Ministero eventuali incidenti dovuti alla protesi fabbricata.

    A questo punto vorrei far presente che i famosi vizzi occulti o patologie dipendenti dai materiali non testati e nello stesso tempo marchiati CE finiti nel non si sa di chi e per come, il sottoscritto Rosario Muto C.T.U. operatore Odontotecnico, li ho dichiarati nei vari esposti come anche voi ne siete stati informati e coscienti della situazione.
    Vorrei far presente che tutta questa storia è di dominio pubblico, in internet un sito commenta tutto quello che è il comportamento nel bene e nel male sia delle aziende, sia delle istituzioni, sia del comparto professionale medico sia quello tecnico, soprattutto tutte le autorità che dovrebbero intervenirne a riguardo, e faccio presente che queste informazioni sono consultate da 20.000 contatti al giorno.
    Paese Italia, in quali mani siamo ?

    In attesa di Vostre notizie in merito.
    Cordialmente, Rosario Muto - Marzo 2010
     
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