Il medico è presunto responsabile dei danni

Cassazione civile, Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060

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  1. Centro Benessere Kundalini
     
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    Il medico è presunto responsabile dei danni se la cartella clinica è lacunosa
    - (27-04-2010) -

    COMMENTO
    Con questa decisione la Suprema Corte conferma il proprio costante orientamento secondo cui la lacunosa compilazione della cartella clinica, costituendo condotta contraria alla legge, non può consentire al medico di impedire al paziente la prova dei fatti. Anzi, la responsabilità si presume in presenza di una mera idoneità della condotta colposa del medico a causare l’evento.


    NUMERO SENTENZA
    Cassazione civile, Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060
    MASSIMA
    In tema di responsabilità professionale del medico, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno stesso. Anzi, la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della
    lacunosa compilazione della cartella clinica.
    (Cassazione civile, Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060)


    L’orientamento che oggi si è affermato prescinde ormai dalla valutazione ex art. 2236 cc. e si incentra sull’accertamento degli elementi tipici della colpa penale ex artt. 42, 43 cp.

    Concordemente si ritiene che l’attività medica sia inquadrabile nell’ambito delle attività rischiose ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili. Normalmente si parla di “colpa professionale medica”, riconducibile nell’ampio genus della colpa.

    Pertanto sarà configurabile un’imputazione per colpa solo se non si sono osservate le regole cautelari di condotta, cioè le cd leges artis. Deve, in sostanza, esserci inosservanza del dovere di diligenza.

    Nell’ambito delle attività rischiose ma giuridicamente autorizzate le leges artis stabiliscono quale sia il cd “rischio consentito”. Soltanto se l’agente supera il “rischio consentito”, violando il dovere di diligenza, non osservando le regole cautelari di condotta, si avrà colpa speciale, professionale.

    Avremo invece colpa generica del professionista tutte le volte in cui questi non rispetti i generali canoni comportamentali relativi alla prudenza, alla perizia, alla negligenza.

    L'obbligo di informare il paziente
    La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha pronunciato una interessante sentenza (n. 2354 del 02/02/2010) in merito all'importanza delle informazioni da rendere al paziente per consentirgli di esprimere un consenso valido e informato alla terapia proposta. In particolare, affema la Cassazione, l'obbligo di informare pienamente il paziente, prescritto dal codice di deontologia medica, pur con le dovute cautele, non è soggetto a nessuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti diagnostici e prognostici dello stato di salute del paziente e quindi anche i rischi meno probabili (purché non del tutto anomali) in modo da consentire al cittadino di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse, nonché il programma diagnostico per seguire l'evoluzione delle sue condizioni di salute. L'obbligo ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione. La violazione di esso può determinare la violazione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona, quali la libertà personale.

    da Toscana Medica News Anno X - n. 8 - 04/03/2010

    Sei dei valori che comunemente si applicano per l'etica medica discussioni sono:

    Autonomia - il paziente ha il diritto di rifiutare o di scegliere il loro trattamento. (Voluntas aegroti suprema lex).
    Beneficenza - un medico dovrebbe agire nel miglior interesse del paziente. (Salus aegroti suprema lex).
    Non malvagità - "primo, non nuocere» (primum non nocere).
    Giustizia - riguarda la distribuzione delle risorse sanitarie scarse, e la decisione di chi riceve cosa trattamento (equità e uguaglianza).
    Dignità - il paziente (e della persona in cura il paziente) hanno il diritto alla dignità.
    La sincerità e onestà - il concetto di consenso informato è aumentato in importanza dopo gli eventi storici del 'Processo Medici del processo di Norimberga e di studio Tuskegee sifilide .

    Valori come questi non danno risposte su come gestire una situazione particolare, ma fornire un quadro utile per comprendere i conflitti.

    I medici devono assicurare che tutti i comportamenti nella pratica della loro professione è irreprensibile. Lo sfruttamento di ogni paziente, sia esso fisico, sessuale, emotivo, o finanziario, è inaccettabile e la fiducia incorporata nel rapporto medico-paziente.
     
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0 replies since 5/11/2010, 12:01   182 views
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